Processo telematico: formati standard o nullità

Processo telematico: formati standard o nullità del deposito. È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con una interessante sentenza del 9 giugno 2014 a cui Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2014 nella rubrica Norme & tributi dedica un commento a firma di Giovanni Negri.

Il giudice capitolino ha infatti ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato per via telematica mediante scansione (come immagine) di un atto cartaceo anziché, come prescritto dal D.M. 21 febbraio 2011 e dal successivo provvedimento del 18 luglio 2011, mediante la trasformazione in formato pdf di un documento in formato testo sia inammissibile.

Il deposito di un file difforme dallo standard impedirebbe infatti all’atto di raggiungere il suo scopo che non è solo quello di rappresentare le determinazioni della parte “a giudici e avvocati delle altre parti […] ma di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri”.

In linea di massima il ragionamento appare condivisibile. Quello che invece francamente non capisco è proprio l’imposizione da parte del Ministero di depositare file sui quali sia possibile eseguire agevolmente il “copia e incolla”. Infatti se lo scopo è quello di garantire il deposito di file più leggeri e di sicura leggibilità nulla quaestio. Se invece si è inteso dare un aiuto ai magistrati per la più agevole predisposizione delle sentenze e degli altri provvedimenti, penso che la norma debba allora essere rivista.

Processo telematico: formati standard o nullità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.