Mediazione obbligatoria addio

La mediazione non è più obbligatoria. Come era già stato anticipato il 24 ottobre u.s., la Corte Costituzionale con la sentenza 6 dicembre 2012 n° 272 ha dichiarato la illegittimità dell’art. 5, comma I, del Dlgs. 4 marzo 2010 n° 28 nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà della mediazione.

La sentenza, che è stata salutata con favore dal CNF, ridisegna in modo significativo l’istituto della «media-conciliazione» per riportarlo entro i margini fissati dalla legge delega, eliminando le disposizioni che prevedevano il ricorso preventivo alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione civile.

La Corte non si è espressa, invece, sulla compatibilità dell’istituto della mediazione rispetto alle previsioni costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 ritenendo la relativa questione non rilevante.

Personalmente ritengo che la presenza di un vizio di eccesso di delega nel Dlgs. 28/2010 fosse evidente e mi stupisco che il legislatore in questi due anni e mezzo non sia voluto intervenire per «metterci una pezza».

Vero è che per alcune materie l’obbligo di tentare la mediazione rappresentava un inutile spreco di tempo e di costi, in particolare per le controversie relative a condominio, risarcimento dei danni da circolazione stradale e risarcimento dei danni da colpa medica.

In materia di condominio è evidente che in tanto il procedimento di mediazione può avere una sua utilità, in quanto l’amministratore che vi parteciperà sia fornito di istruzioni da parte dell’Assemblea, che quindi deve essere appositamente convocata. Tuttavia l’art. 8 del Dlgs. 28/2010 prevede, al primo comma, che all’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda”.
Ma la pratica ci insegna che difficilmente si riesce, in meno di quindici giorni, a tenere un’assemblea condominiale con il necessario quorum. Messa di fronte alla questione azionata dal condomino, o l’assemblea muta la propria precedente deliberazione, oppure ribadisce le proprie posizioni. E’ evidente che, in entrambi i casi, la mediazione non servità a nulla.

Nelle controversie relative al risarcimento dei danni da circolazione stradale, è circostanza confermata da molti organismi di mediazione che 9 volte su 10 le compagnie di assicurazione non aderiscono alla mediazione.

Per quanto riguarda, infine, il risarcimento dei danni da colpa medica, anche qui le possibilità di successo della mediazione sono scarse, perché difficilmente medici, case di cura e relative assicurazioni sono disposte a rivedere una domanda di risarcimento dei danni senza l’intervento di una consulenza tecnica d’ufficio.

Ben venga, quindi, che l’obbligatorietà dell’istituto sia stata stralciata. Piuttosto sarebbe utile approntare degli incentivi reali e concreti che incentivino il ricorso volontario a questo sistema di A.D.R. con lo scopo di ridurre il contenzioso che ogni anno viene radicato avanti la giustizia civile ordinaria.

Mediazione obbligatoria addio

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