Link e diritto di autore su Internet

Lo scorso 13 febbraio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha reso una interessante sentenza che chiarisce i limiti di liceità dei link ad altri siti Internet sotto il profilo della tutela del diritto d’autore.

Il procedimento (causa C‑466/12) aveva ad oggetto una richiesta domanda di pronuncia pregiudiziale circa l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia avviata dai sigg. Svensson e Sjögren, nonché dalle sig.re Sahlman e Gadd, nei confronti della società Retriever Sverige AB (in prosieguo: la «Retriever Sverige») ai fini del risarcimento del preteso danno da essi subìto per effetto dell’inserimento sul sito Internet di tale società di collegamenti cliccabili («ipertestuali») che rinviano ad articoli di cui i medesimi sono titolari del relativo diritto d’autore.

La Corte, premesso che la comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno deve essere espressamente autorizzato dal titolare del diritto d’autore, ha osservato che “come risulta da costante giurisprudenza, per ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre che una comunicazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante le stesse opere della comunicazione iniziale ed effettuata in Internet come la comunicazione iniziale, quindi con le stesse modalità tecniche, sia rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico (v., per analogia, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42; ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09, punto 38, nonché sentenza ITV Broadcasting e a., cit., punto 39)”.

Nel caso di specie la Corte ha invece ritenuto che la messa a disposizione delle opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, come quello esaminato nel procedimento principale, non porti a comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo.

Infatti “il pubblico cui la comunicazione iniziale era diretta era costituito dal complesso dei potenziali visitatori del sito considerato, poiché, essendo a conoscenza del fatto che l’accesso alle opere su tale sito non era assoggettato ad alcuna misura restrittiva, tutti gli internauti potevano avere liberamente accesso ad esse”.

La Corte ha quindi affermato il principio che qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.

Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale.

Secondo la Corte, inoltre, tale constatazione “non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare […] che quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito”.

La Corte sembra dunque ritenere legittima la pratica del c.d. «deep linking» almeno sotto il profilo della tutela dei diritti patrimoniali d’autore, ancorché un link che abbia per l’effetto di non rendere identificabile l’autore del contenuto collegato potrebbe essere considerato lesivo del diritto morale d’autore.

Infine la Corte ha stabilito che “nell’ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si trova per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di tali utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l’autorizzazione dei titolari. Ciò avviene, in particolare, allorché l’opera non sia più a disposizione del pubblico sul sito in cui sia stata comunicata inizialmente o sia ormai disponibile su tale sito esclusivamente per un pubblico ristretto, mentre sia accessibile su un altro sito Internet senza autorizzazione degli aventi diritto”.

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