La nuova responsabilità medica è legge

La nuova responsabilità medica è legge: sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 17 marzo 2017 è stata infatti pubblicata la Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità  professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Le novità sono diverse.

 

 

 

Come riportato da Repubblica, “il passaggio chiave della legge sta nell’articolo 6, intitolato «Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria» e destinato ad inserire una nuova norma nel codice penale nella quale appunto si prevede che chi rispetta le buone pratiche e le linee guida non è punibile se ha agito per imperizia (lo resta se lo ha fatto per imprudenza e negligenza e nei casi, rarissimi, di dolo). Dal punto di vista civile, la responsabilità del medico diventa extracontrattuale, cosa che obbliga la persona che ha subito un danno in ospedale a dimostrare la colpa di chi l’ha curata. la responsabilità della struttura sanitaria, però, resta contrattuale, e quindi in questo caso spetta all’ospedale o alla Asl provare di non avere responsabilità. In questo modo il cittadino può rifarsi prima di tutto sul soggetto economicamente più solido, cioè la struttura pubblica”.

Altro elemento significativo è che l’azione di rivalsa della struttura ospedaliera nei confronti del medico l’azione può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Inoltre se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento, la rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto dopo il risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a pena di decadenza, entro 1 anno dall’avvenuto pagamento. Va anche osservato che la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. Analogamente, poi,  la transazione è inopponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

La ratio di questa ultima norma, che appare centrale, è di spostare  il rischio derivante dall’esercizio della professione medica dal singolo professionista alla struttura, cioè ad un soggetto che per capacità economica e tecnica è –o dovrebbe essere– in grado di tutelarsi più efficacemente dal rischio sottoscrivendo idonei strumenti assicurativi e dotato di migliore solvibilità, così da contemperare le esigenze di tutela del danneggiato con quelle dei sanitari.

Infine è previsto che la liquidazione del danno avvenga sulla base delle tabelle di cui agli artt. tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

 

La nuova responsabilità medica è legge

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