Un giudice inventa il testamento eterolografo

Una recente decreto del Tribunale di Varese ha accolto in modo alquanto originale la richiesta di un cittadino affetto da sclerosi laterale amiotrofica o, rectius, del suo amministratore di sostegno ed ha nominato un curatore speciale dell’amministrato a cui ha demanda “il potere di rappresentanza sostitutiva per la redazione di testamento olografo ai sensi dell’art. 602 cod. civ., nel rispetto rigoroso delle formalità che seguono:

  1. Il Curatore si recherà a casa del beneficiario (entro il 31 marzo 2012) e, in presenza dell’amministratore di sostegno, chiederà al beneficiario stesso di redigere (a video), con il comunicatore oculare, il suo testamento. Della schermata a video il curatore dovrà raccogliere rappresentazione fotografica. A questo punto, il curatore riporterà le volontà del beneficiario su atto scritto di suo pugno, secondo le forma di cui all’art. 602 c.c. Ogni foglio sarà sottoscritto come segue: “il sottoscritto curatore Avv. … in rappresentanza sostitutiva di …. e per suo conto, ai sensi dell’art. 409 c.c., giusta decreto del Tribunale di Varese del 12 marzo 2012”.
  2. A questo punto, a cura del curatore, il testamento olografo verrà depositato in casa del beneficiario, in luogo da lui indicato e copia dello stesso, con le rappresentazioni fotografiche, verrà depositato agli atti del procedimento. In quel momento cessa la curatela speciale qui aperta.
  3. L’amministratore ha il compito di raccogliere le eventuali revoche o modifiche al testamento, informando il giudice tutelare perché si provveda alla raccolta delle nuove volontà, dove sopravvenute ».

Le motivazioni illustrate dal magistrato dott. Giuseppe Buffone sono articolate ma non convincenti poiché si fondano sul presupposto che « le volontà testamentarie del beneficiario […] non possono essere tradotte in testamenti factio per la impossibilità fisica del [soggetto interessato] di firmare il negozio, eventualmente nello studio notarile prescelto ». Ma trattasi di presupposto errato che porta ad una decisione inevitabilmente destinata a generare uno o più atti testamentari nulli perché privi dei requisiti di forma prescriti dalla legge.

Il testamento, come noto, è l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.) ed è considerato da sempre quale «atto personalissimo», cioè, che non può essere compiuto da coloro ai quali è demandata la cura del soggetto eventualmente incapace di agire (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Altri «atti personalissimi» sono, a mero titolo di esempio, il matrimonio ed il riconoscimento di figli.

L’ordinamento predispone due forme «ordinarie» con cui un soggeto capace può disporre del proprio patrimonio (ovvero, contrariamente al diritto romano classico, di parte di esso): il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto. Entrambe le forme hanno il medesimo fine, cioè, quello di garantire -con un margine più o meno elevato di certezza- la corrispondenza di qunato contenuto nella cedola testamentaria alla volontà del testatore.

Nel testamento olografo, tale garanzia è data dal fatto che il testamento è scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno del testatore. Nel testamento per atto di notaio, invece, la garanzia è data da un lato dalla fede privilegiata da attribuirsi al notaio quale pubblico ufficiale; dall’altro dalla presenza dei testimoni, soggetti terzi che dal testamento non debbono trarre alcun vantaggio personale.

E’ evidente che una persona affetta da SLA, qualora sia impossibilitata a scrivere, non potrà ricorrere alla forma ordinaria del testamento olografo; né tale forma, per chi sia sottoposto a forti trattamenti farmacologici a causa di una malattia dolorosa e fortemente invalidante, sarebbe idonea a garantire al testatore il rispetto delle sue volontà testamentarie, perché al momento dell’apertura della successione sarebbe possibile avanzare dubbi -anche pretestuosi, ma non necessariamente inverosimili- sulla lucidità mentale del de cuius e caducare così l’atto.

Per converso, al testamento pubblico possono ricorrere tutti coloro che, per qualsivoglia causa, anche di malattia invalidante, non siano in crado non solo di scrivere interamente le proprie volontà, ma neppure di apporvi la propria sottoscrizione in calce. Non a caso gli archivi notarili e di stato dell’intera Europa abbondano di testamenti notarili nei quali si fa espressa menzione dell’incapacità di scrivere o firmare del testatore. L’art. 603, comma III, c.c. dispone infatti che « se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto« .

E’ poi appena il caso di notare che l’art. 603 c.c. impone al testatore di «dichiarare» al notaio la sua volontà, ciò che non osta affatto a che tale dichiarazione sia esternata mediante uno strumento alternativo alla voce umana quali, ad esempio, un sintetizzatore vocale (come usato da coloro che hanno subito la lesione delle corde vocali) o un comunicatore a controllo oculare, come quello di cui è dotata la persona di cui qui parliamo.

Nel caso di specie, pertanto, la persona di cui trattasi, nonostante la propria grave ed invalidante patologia, aveva già uno strumento con cui testare (e non «testamentare» come scritto dal giudice tutelare): non vi era alcuna « impossibilità di accesso alle forme previste dalla Legge per beneficiarie di taluni Diritti« , non vi è la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. paventata dal magistrato, non vi era dunque neppure la necessità di « apprestare, in favore del paziente, meccanismi di «sostituzione» giuridica attraverso i quali il rappresentante raccolga la volontà del titolare del diritto e la renda efficace nell’ordinamento, sottoscrivendo gli atti in nome e per conto del rappresentato, nel rispetto del volere raccolto ».

Insomma: l’amministratore di sostegno deposita un ricorso, il giudice nomina un curatore speciae, il curatore presta giuramento, si procede con la redazione di questo nuovo «testamento eterolografo»… un bello spreco di tempo per produrre un documento nullo, radicalmente privo di valore.

Forse, in tempi di «austerità tecnica», e visti i tempi ordinari della giustizia civile, sarebbe il caso che certi magistrati si pronunciassero con una minore lentezza su questioni più fondate anziché ad abbandonarsi in voli pindarici i cui esiti, come insegna la mitologia, non sono mai felici.

 

 

 

 

 

 

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