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Valido quanto affermato al punto quattro. Oltretutto si possono formare anche copie di precedenti copie prodotte nel fascicolo di parte telematico. E questo si fa con un attestazione che una copia è conforme a un atto che sta nel fascicolo di parte telematico.. ma nel fascicolo telematico di parte per quanto riguarda le produzioni ci sono solo copie. Il tutto nella piena vigenza del principio retorico di cui agli art.2712 e 2719 c.c. secondo cui le fotocopie “non conformi” ad atti originali che siano prodotte dalla parte in una causa civile possono anche passare per vere e autentiche se non vengono contestate dalla controparte.
Quindi per ridare un po’ di logica al processo civile telematico, o si rende meno retorico il processo civile abolendo gli articoli 2712 e 2719 c.c. o si abolisce la facoltà di formare copie di precedenti copie prodotte nei fascicoli di parte.