Geotagging e digital reputation

Quando ero al liceo, qualche annetto fa, una delle gag più frequenti del lunedì mattina, una volta smaltiti i bagordi del fine settimana, era dire fra ragazzi: « ehi, sabato sera ti ho visto al LGBT » dove la sigla si riferiva ad un noto circolo LGBT di Bologna… e da qui scherzi e sfotto a non finire. Una variante poteva essere: « ehi, ti ho visto che ci davi con Lucia », cioè con una ragazza talmente brutta (il nome è di pura fantasia) che avrebbe potuto interessare soltanto ad un etologo intento a ricercare l’anello mancante fra l’uomo e la scimmia.

Ragazzate, con poche conseguenze, anche perché si trattava di informazioni (false) non verificate e non verificabili.

Oggi, invece, l’abitudine invalsa soprattutto fra i giovani (ma non solo) di comunicare su Facebook la propria posizione geografica e l’identità delle persone presenti nello stesso luogo può comportare problemi un po’ più seri: non è perché vado in un determinato luogo che desidero che tutti lo sappiano; non è perché ho « dato l’amicizia » su Facebook a qualcuno che questi deve sentirsi legittimato a diffondere in rete informazioni sulle mie attività.

Che dire dal punto di vista giuridico? Senza dubbio il dato relativo alla mia posizione geografica è un «dato personale» come tale protetto e tutelato dalle norme del Codice della Privacy (Dlgs. 196/2003) dal momento che si tratta chiaramente di una informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (art. 4, comma I, lett. b del codice) e quindi deve essere trattato nel rispetto dei principi e delle garanzie imposti dal Codice della Privacy, previo consenso del diretto interessato… e già qui si evince che geotaggare qualcuno senza il suo consenso costituisce un trattamento illecito.

Inoltre ai sensi dell’art. 37, comma I, lett. a) del Codice, il trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica deve essere preceduto dalla notificazione al Garante: e in questo caso è evidente che il titolare del trattamento (e quindi il soggetto tenuto alla notifica) non è il fornitore del servizio (nel nostro esempio Facebook) ma l’utente che decide di geotaggare un proprio amico o conoscente.

Infine il trattamento di dati personali che si realizza mediante il geotagging può risultare in un (abusivo) trattamento di dati sensibili ogni qualvolta il dato relativo alla posizione geografica consente di rivelare:
⁃ l’origine razziale ed etnica,
⁃ le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
⁃ le opinioni politiche,
⁃ l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
⁃ lo stato di salute e la vita sessuale.

Attenzione, quindi, quando geotaggate un amico su Facebook perché il rischio –specie se si tratta più di un generico conoscente che di un amico vero– è quello di ricevere dopo qualche giorno una bella richiesta di risarcimento danni….

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