Vietato prelevare al bancomat

Per gli avvocati ed i liberi professionisti in generale sarà vietato prelevare somme di danaro o comunque sarà molto rischioso perché il Governo, ispirato dall’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto un «codicillo» che rischia di fare più danni di una bomba atomica.

Ne stanno già parlando vari siti e quotidiani, ma con riferimenti normativi molto generici e vaghi. Vediamo quindi di fare chiarezza.

Nell’ambito della «delega fiscale» il governo nella seduta del 26 giugno 2015 ha approvato lo schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio dove il codicillo incriminato è contenuto in termini assolutamente vaghi all’art. 15 comma 1) lettera m).

Questa norma inserisce all’art. 11 del Dlgs. 471/1997 il famigerato comma 7 bis che testualmente recita: “La mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell’ambito dei rapporti e delle operazioni di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è punita con la sanzione dal 10 al 50 per cento delle predette somme, salvo che non risultino dalle scritture contabili”.

Chiarissimo, no?

Per intenderci le “operazioni di cui all’art. 32” del DPR 600/1973 sono quelli “i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

Si tratta cioè dei rapporti bancari e finanziari (art. 32, primo comma, n. 7 del DPR 600/1973).

La norma dello schema di decreto è molto infelice perché il predetto art. 32, primo comma n. 2 del DPR 600/1973 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 228 del 24 settembre – 6 ottobre 2014 limitatamente alle parole «o compensi».

Detta norma dispone che “i dati ed elementi trasmessi su richiesta (ex art. 32, comma 1, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973), rilevati direttamente (ex art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine. Prevede, poi, che i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreche’ non risultino dalle scritture contabili.i dati ed elementi trasmessi su richiesta (ex art. 32, comma 1, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973), rilevati direttamente (ex art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine. Prevede, poi, che i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreche’ non risultino dalle scritture contabili“.

Come osservato dalla Corte Costituzionale, “la presunzione disciplinata da tale ultima parte della norma nella sua originaria formulazione (limitata ai «ricavi») interessava unicamente gli imprenditori, l’art. 1 della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i «compensi») ne ha poi esteso l’ambito operativo ai lavoratori autonomi”.

La Corte ha ritenuto che “la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”.

Il Governo, quindi, con lo schema di decreto legislativo cerca di far rientrare dalla finestra ciò che la Corte Costituzionale ha fatto uscire dalla porta principale. Con una aggravante: che nel nuovo testo non vi è più la presunzione, ma una semplice e colossale sanzione in caso di incapacità di render conto di come sono stati spesi i soldi prelevati.

È una aberrazione! Tanto più che, diversamente dalle società, i liberi professionisti non sono obbligati a tenere una vera e propria contabilità e saranno quindi nove volte su dieci impossibilitati a soddisfare all’onere probatorio che l’Agenzia delle Entrate vorrebbe addossare a loro.

È importante quindi fare di tutto perché questa norma venga ritirata!

Vietato prelevare al bancomat
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