Tempestività del deposito telematico di atti giudiziari

La tempestività del deposito telematico di atti giudiziari è oggi verificata sulla base della ricevuta di consegna inviata dal gestore PEC del Ministero.

Infatti il D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, convertito dalla L. 221/2012, all’art. 16-bis introdotto con la L. 228/2012 dispone al comma 7° che il deposito per via telematica di atti del processo civile “si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.

Precedentemente il D.M. 44/2011 recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione disponeva all’art. 13, commi 2° e 3° che:

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi’, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e’ rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

La ratio della norma di cui al predetto comma 3° era -a mio avviso- che in caso di deposito dopo le ore 14 le controparti (nel cui interesse sono previsti i termini) hanno conoscenza dell’avvenuto deposito solo il giorno feriale successivo.

Alla luce della novella del 2012 si deve ritenere che la suddetta disposizione sia stata abrogata dal momento che l’art. 16-bis del D.L. 179/2012 costituisce fonte di rango superiore al decreto ministeriale.

Tale orientamento è stato recentemente seguito dal Tribunale di Milano, sez. IX, con sentenza 5/3/2014 n° 3115 pubblicata su Altalex con nota di Maurizio Reale.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il deposito di un atto per via telematica risulterà tempestivo ogni volta che la ricevuta di avvenuta consegna rechi un orario precedente alle 23.59 del giorno di scadenza.

Ma come tutelare ugualmente le controparti? Sicuramente le stesse saranno ammesse -se del caso- a chiedere la rimessione in termini per non aver avuto la possibilità, senza loro colpa, di prendere tempestivamente visione della memoria depositata.

Tuttavia per evitare possibili contestazioni si può, a mio avviso, fare ancora ricorso all’art. 170, comma IV, c.p.c. a norma del quale: “le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore”.

Dopo l’abrogazione ad opera del comma V del medesimo articolo ad opera della L. 183/2011 ritengo che lo «scambio documentato» possa realizzarsi anche tramite l’invio della memoria tramite pec all’indirizzo dichiarato in atti dal procuratore della controparte.

Quindi il mio spassionato consiglio, quando ci si riduca all’ultimo per il deposito delle memorie e comparse, è quello di depositarle sì per via telematica in cancelleria, ma di far precedere il deposito dall’invio tramite pec ai difensori delle controparti, così da garantire loro una tempestiva (ancorché astratta) conoscibilità.

Tempestività del deposito telematico di atti giudiziari

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