Processo Civile Telematico obbligatorio dal 30 giugno 2014

È diventato finalmente realtà il Processo Civile Telematico, obbligatorio dal 30 giugno 2014. Il recente D.L. 90/2014 con il titolo IV capo II non ha introdotto quella proroga ampia e quasi sine die che molti colleghi speravano e che il Ministro Orlando aveva per tempo recisamente escluso.

È quindi il caso di fare brevemente il punto della situazione alla luce delle modifiche che il suddetto decreto ha introdotto all’art. 16-bis del Decreto legge 18 ottobre 2012 n° 179.

1. Processo civile di cognizione

Come chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare del 27 giugno 2014 vi è una summa divisio fra procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione) instaurati prima del 30 giugno 2014 e procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2014.

Avanti il Tribunale, per i procedimenti civili instaurati prima del 30 giugno il deposito di atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti già precedentemente costituite (c.d. «atti endoprocessuali») è facoltativo e diverrà obbligatorio solo a partire dal 31 dicembre 2014. Il deposito telematico è facoltativo.

Per i procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali deve avvenire obbligatoriamente per via telematica.

Rimane invece facoltativa la costituzione in giudizio per via telematica che è ammissibile soltanto laddove sia stato emesso apposito decreto ministeriale di attuazione. Così ad esempio a Bologna è già possibile (ma non obbligatoria) l’iscrizione a ruolo delle controversie civili ordinarie di tipo contenzioso, così come la costituzione nei relativi giudizi giusta decreto del 16 giugno 2012. Qualora per «eccesso di zelo informatico» ci si costituisca avanti un foro privo di abilitazione, le conseguenze possono essere importanti.

Quanto detto finora riguarda le cause civili di cognizione avanti il Tribunale.

2. Processi esecutivi

Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, l’informatizzazione riguarda esclusivamente i depositi successivi a quello “dell’atto con cui inizia l’esecuzione” quali istanze di vendita, relazioni notarili, avvisi a comproprietari ecc. ecc.

Anche qui l’obbligo di deposito riguarda solo gli «atti endoprocessuali» relativi ad esecuzioni iscritte a partire dal 30 giugno 2014, mentre per quelle precedenti ciò rimane facoltativo fino al 30 dicembre p.v.

3. Procedure concorsuali

L’informatizzazione riguarda soltanto i depositi effettuati dal curatore, dal commissario giudiziale, dal liquidatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.

Per essi il deposito di atti e documenti dovrà avvenire obbligatoriamente per via telematica per tutte le procedure aperte dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelle già pendenti a tale data il deposito telematico rimane una semplice facoltà.

Ma si faccia attenzione che già da tempo le domande di ammissione al passivo fallimentare debbono essere trasmette tramite pec direttamente al curatore (art. 17 D.L. 179/2012), ciò che rappresenta una «anomalia» rispetto alla procedura tradizionale che vede nelle cancellerie (anche virtuali) dei tribunali il «luogo di scambio» degli atti e dei documenti processuali.

4. Procedimento di ingiunzione

Per il procedimento di ingiunzione «classico» dal 30 giugno 2014 l’informatizzazione è totale, già a partire dal deposito del ricorso. Ne restano escluse le ingiunzioni ex art. 664 c.p.c.

5. Altre novità

Sensibili novità sono introdotte dal D.L. 90/2014 per quanto riguarda gli orari di deposito degli atti per via telematica, le notificazioni, l’accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite, la tenuta del verbali di udienza. Su questi aspetti ritornerò in un prossimo post.

Processo Civile Telematico obbligatorio dal 30 giugno 2014

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