Per gli avvocati il POS non è obbligatorio: avevamo ragione noi!!!

Per gli avvocati il POS non è obbligatorio: avevamo ragione noi quando già a marzo abbiamo ragionato un po’ sulle note norme, spinti da un po’ di allarmismo registrato in rete e da subdole pubblicità inviate da alcuni istituti di credito.
A confermarlo è adesso anche il Consiglio Nazionale Forense con la circolare 10-C-2014 del 20 maggio 2014. L’approccio è squisitamente giuridico ed interpreta l’art. 15 comma 4 del cd. «decreto sviluppo bis» nel senso che “ la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.
Dal punto pratico, comunque, penso che non sia sbagliato attrezzarsi per poter ricevere dei pagamenti con carta di debito da parte dei clienti, sempre -ovviamente- che il gioco valga la candela, cioè che i costi vivi e/o le commissioni non sia tali da mangiarsi tutto il compenso.

Per gli avvocati il POS non è obbligatorio: avevamo ragione noi!!!
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