Instagram e i nuovi termini di servizio

Da qualche giorno il «popolo della rete» è in stato di agitazione per le nuove condizioni di servizio che sono state annunciate da Instagram, la nota “applicazione gratuita che permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri, e condividerle su numerosi servizi di social network” (fonte: Wikipedia) recentemente acquisita da Facebook.

La notizia ha avuto tale rilievo da essere presto ripresa dalle principali testate giornalistiche italiane quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore ed il Corriere della Sera.

Significativo è proprio l’articolo de Il Sole 24 Ore dove si rileva che Instagram “ha aperto la strada all’utilizzo dell’archivio di immagini da parte di organizzazioni esterne, per campagne pubblicitarie o promozioni, senza che siano attribuiti compensi economici agli autori degli scatti”.

Dal prossimo 16 gennaio 2013, quindi, “gli scatti di un determinato luogo pubblico, un ristorante o uno stabilimento balneare, potranno essere acquistati dal titolare e utilizzati all’interno di spot pubblicitari. Chi non pasteggia prima di aver immortalato la tavola imbandita, pratica fra le più gettonate su Instagram? Attenzione però quelle stesse foto potrebbe finire su libri di ricette o confezioni di prodotti alimentari. O, ancora, chi ha l’abitudine di esibire la propria chioma dopo l’intervento del parrucchiere deve mettere in conto di poter trovare l’immagine su bottigliette di shampoo e balsamo” (fonte Corriere della Sera).

Le polemiche sono state a tal punto infuocate da costringere Kevin Systrom, confondatore di Instagram, a fare rapidamente marcia indietro e a promettere un immediato cambiamento delle nuove condizioni generali del servizio (vedi Repubblica).

Ad oggi, comunque, i nuovi ToS non sono ancora stati modificati ed è quindi interessante andare a vedere cosa realmente prevedono nella loro versione in lingua inglese, anche per capire se -effettivamente- il casus belli sia sorto per un mero problema di traduzione.

Le clausole attualmente vingenti testualmente dispongono:

Instagram does NOT claim ANY ownership rights in the text, files, images, photos, video, sounds, musical works, works of authorship, applications, or any other materials (collectively, “Content”) that you post on or through the Instagram Services. By displaying or publishing (“posting”) any Content on or through the Instagram Services, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free, worldwide, limited license to use, modify, delete from, add to, publicly perform, publicly display, reproduce and translate such Content, including without limitation distributing part or all of the Site in any media formats through any media channels, except Content not shared publicly (“private”) will not be distributed outside the Instagram Services.

Quindi già oggi quando pubblica una foto su Instagram l’utente concede gratuitamente in licenza una serie di diritti di godimento sulla foto stessa, che consente ad Instagram di utilizzare e modificare in modo molto ampio la foto e distribuirla. Solo i contenuti privati non sono distribuiti al di fuori del network.

Il nuovo testo, che dovrebbe entrare in vigore il 16 gennaio 2013, è più ampio e dettagliato poiché, pur confermando che l’utente (che si presume anche autore o comunque titolare dei diritti di privativa) rimane l’unico titolare del diritto d’autore sulla foto,

Instead, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide license to use the Content that you post on or through the Service, except that you can control who can view certain of your Content and activities on the Service as described in the Service’s Privacy Policy, available here: http://instagram.com/legal/privacy/.
Some or all of the Service may be supported by advertising revenue. To help us deliver interesting paid or sponsored content or promotions, you agree that a business or other entity may pay us to display your username, likeness, photos (along with any associated metadata), and/or actions you take, in connection with paid or sponsored content or promotions, without any compensation to you….[omissis]
You acknowledge that we may not always identify paid services, sponsored content, or commercial communications as such.

La prima novità di rilievo è, dunque, che Instagram pretende il diritto di trasferire o sub-licenziare i diritti non esclusivi di godimento a soggetti terzi, con la mera facoltà per l’utente di sapere poi chi ha ottenuto i diritti in questione e come o per cosa li sta utilizzando.

Più inquietante è poi la seconda novità, cioè il diritto preteso da Instagram di comunicare a terzi, a pagamento, nome utente, preferenze, foto, metadati e attività dell’utente per finalità di profilazione e conseguente target marketing. Tanto più che ciò non è limitato alle attività di marketing svolte solo all’interno dei servizi Istagram.

Tutto ciò lascia perplessi, sia sotto il profilo della tutela del diritto d’autore, in particolare alla luce dell’art. 110 l.a. (vedasi al riguardo A. Cogo, sub art. 110 l.a., in Luigi Carlo Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM 2012); sia sotto il profilo della tutela della privacy.

Ci si può domandare, infatti, se la licenza che l’utente concede ad Instagram sia assoggettata all’art. 110 l.a. e, in caso affermativo, se la messa in linea di condizioni generali possa soddisfare gli obblighi di forma scritta ad probationem imposti dalla norma in questione. E ciò a prescindere da ogni valutazione circa la compatibilità di questi accordi con le norme del codice del consumo.

E, ancora, non è chiaro se e entro quali limiti tutto ciò sia conforme al codice della privacy, in particolare per la difficoltà di esercitare i diritti una volta che i dati personali siano stati licenziati ad un soggetto terzo.

 

 

 

Instagram e i nuovi termini di servizio

3 thoughts on “Instagram e i nuovi termini di servizio

  • Pingback: Privacy: è tempo di buoni propositi | Digital Reputation

  • 18 giugno 2013 at 19:10
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    Buonasera , mi interesserebbe sapere se è conforme al codice della privacy , o se è in qualche modo illegittimo l’ utilizzo di plug-in sociali che permettono di visualizzare sul proprio blog o sito le foto non proprie pubblicate però su instagram.
    Grazie mille

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    • 30 luglio 2013 at 12:44
      Permalink

      Buongiorno,
      in generale la questione da Lei posta riguarda la diffusione su di un sito o blog personale di fotografie di soggetti terzi. I problemi sono essenzialmente due: uno di tutela della privacy della persona ritratta; l’altro dei diritti d’autore di chi ha scattato la fotografia.
      Per quanto riguarda il primo aspetto, mi sembra che se la foto è stata resa pubblica a tutti gli utenti del web (e non solo a determinati specifici destinatari) la sua ulteriore diffusione su un altro sito o blog non violi il diritto alla privacy del soggetto ritratto.
      Divera è la questione del diritto d’autore, per cui la divulgazione al pubblico di per sé non mi sembra autorizzare la ulteriore diffusione o, peggio, la diffusione a fini commerciali.
      Questa risposta Le viene resa a solo scopo informativo e culturale, e non deve essere intesa quindi come un parere e/o una consulenza legale, per la quale lo studio resta eventualmente a Sua disposizione.

      Cordialmente

      Avv. Gioacchino Quadri di Cardano

      Reply

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