Dal 2013 i ritardi nei pagamenti costeranno di più

Dal 2013 i ritardi nei pagamenti costeranno di più. Infatti il 15 novembre 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs. 9 novembre 2012 n° 192 che recepisce la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’art. 10, comma 1, della Legge 180/2011.

Il decreto in buona sostanza va a modificare diversi articoli del Dlgs. 231/2002. Ancora una volta il testo normativo non appare di elevata qualità, presentando alcune contraddizioni ed omissioni che possono generare dubbi di tipo interpretativo.

E’ quindi opportuno prendere le mosse dalla Direttiva 2011/7/UE per tentare di comprendere quale sia la ratio del decreto in commento. La direttiva, infatti, impone agli stati membri di:

  • rendere finanziariamente non conveniente il ritardo nei pagamenti (considerando 12);
  • limitare i termini di pagamento ad un massimo di 60 giorni;
  • escludere clausole che limitino o escludano l’obbligo di corrispondere interessi moratori e di risarcire il danno conseguente al ritardo nei pagamenti;
  • prevedere che il diritto agli interessi sorga per il solo fatto del ritardo nel pagamento;
  • determinare un importo forfettario spettante al creditore a copertura dei costi amministrativi ed interni causati dal ritardo di pagamento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno
  • regolamentare i termini di pagamento da parte della P.A.;

Al riguardo è opportuno evidenziare che la legge delega si limita ad autorizzare il governo a dare attuazione alla direttiva, senza ulteriori indicazioni o ampliamenti del potere delegato di legiferazione.

Tralasciando la questione della regolamentazione dei ritardi nei pagamenti da parte della P.A., in particolare con riferimento al settore sanitario, non sembra che il decreto in commento preveda, per quanto riguarda le transazioni fra «imprese» (nel senso ampio del termine di cui all’art. 2) termini di pagamento ex lege da applicarsi in mancanza di un espresso accordo delle parti, come invece si legge in alcuni primi commenti (ad esempio, qui).

E’ vero, infatti, che l’art. 4 prevede un termine di trenta giorni con diversi dies a quo, ma tale termine è previsto, in mancanza di diverso accordo fra le parti, ai fini della decorrenza degli interessi moratori e solo per questo fine, che è l’unico previsto dalla Direttiva 2011/7/UE: una diversa lettura, pertanto, comporterebbe la illegittimità della disposizione per eccesso di delega.

Il comma IV del medesimo art. 4 del decreto prevede, poi, che “nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto“.

La norma mira evidentemente a dare attuazione allo scopo indicato dal legilatore comunitario con il tredicesimo considerando della Direttiva, per cui “si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore“.

Quindi mentre le parti sono libere di pattuire termini di pagamento inferiori ai sessanta giorni, un termine di pagamento superiore a sessanta giorni può essere pattuito fra le parti solo qualora ciò non sia «gravemente iniquo» ai sensi dell’art. 7 e la relativa pattuizione sia «espressa».

La «grave iniquità» può costituire causa di nullità delle clausole “a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto” relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero quando determinino una lesione dei diritti del creditore. Tale grave iniquità si deve determinare caso per caso, valutando tutte le circostanze concrete, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buone fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero (art. 7, comma II).

E’ dunque il creditore l’unico soggetto legittimato a far valere la nullità, essendo l’unico a potervi avere interesse. Fermo restando che la «grave iniquità» è prevista ex lege con riferimento alla clausola che escluda l’applicazione di interessi di mora: trattasi di presunzione iuris et de iure.

Quanto alla forma richiesta per la clausola avente ad oggetto il termine di pagamento, il comma III dell’art. 4 del decreto dispone che termini superiori a sessanta giorni devono essere pattuiti «espressamente»; e successivamente stabilisce che “la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”. Vi è una evidente incongruenza fra le due disposizioni.

Infatti se la clausola con cui si pattuisce un termine superiori a sessanta giorni può essere provata solo per iscritto, allora l’obbligo di pattuizione «espressa» diviene ultroneo, perché un eventuale accordo espresso solo per verbis sarebbe impossibile da provare in giudizio. La forma scritta diviene quindi di fatto requisito ad substantiam.

L’incoerenza si amplierebbe se si itenesse che l’obbligo di forma scritta ad probationem si applicasse a tutte le clausole relative al termine, anche se questo è inferiore a sessanta giorni. E’ quindi ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso regolamentare la questione nel senso che termini di pagamento inferiori a sessanta giorni possano desumersi anche dalla prassi commerciale, senza necessità di una espressa previsione; mentre termini superiori debbano pattuirsi e poi provarsi per iscritto.

Infine vale la pena spendere qualche parola sull’art. 4, comma 7 del decreto, per il quale “resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti”.

Ciò significa che, in caso di pagamento rateale, l’omesso puntuale pagamento di una rata produce ex lege solamente il sorgere del diritto agli interessi ed al risarcimento con riferimetno all’importo scaduto. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riferimento alle successive rate a scadere potrà verificarsi solo a norma dell’art. 1186 c.c.

Dal 2013 i ritardi nei pagamenti costeranno di più

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