Approvati i nuovi compensi per gli avvocati

Il 10 marzo 2014 il Ministro della Giustizia ha firmato il decreto che approva i nuovi compensi per gli avvocati. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nuovi criteri saranno applicati alla liquidazione delle spese di giustizia.

Il D.M. 10.3.2014 “disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.

Il nuovo Regolamento, dunque, con l’introduzione di nuove tabelle da un lato risolve il problema della determinazione dei compensi spettanti all’avvocato in caso di mancato accordo scritto con il cliente; dall’altro fissa parametri più equi per la liquidazione giudiziale degli «onorari di difesa» a norma dell’art. 91 c.p.c.

A breve quindi il famigerato D.M. 20.7.2012 n° 140 sarà solo un brutto ricordo per il ceto forense.

Fra le novità più significative segnaliamo:

  • maggiore dettaglio delle nuove tabelle che, pur mantenendo il sistema della liquidazione «per fasi», regolano ora anche prestazioni che il precedente decreto aveva trascurato (ad esempio le convalide locatizie);
  • previsione del diritto per l’avvocato al rimborso delle spese generali, fissate nel 15% dei compensi;
  • (re-)introduzione delle indennità di trasferta;
  • regolamentazione dei compensi spettanti al domiciliatario ed al praticante abilitato.

L’art. 4 al comma 6 nell’ottica di incentivare la conciliazione giudiziale e la transazione delle controversie dispone che in questi casi il compenso sia “di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.

Per disincentivare le liti temerarie e la prassi del «causa che pende, causa che rende» i commi successivi prevedono che:

  • Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
  • Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
  • Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento diventerà vincolante per la liquidazione delle spese di tutti i processi in corso e per la determinazione dei compensi professionali dovuti dal cliente e spettanti all’avvocato anche per attività già compiute (così applicando per analogia Corte Cost. 261/2013).

Approvati i nuovi compensi per gli avvocati
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